Il DPR 27 gennaio 2012, n. 43 “Gas fluorurati a effetto serra – Attuazione regolamento CE 842/2006”, il cui testo è vigente dal 05-05-2012, ha stabilito i requisiti che devono avere obbligatoriamente le imprese che svolgono le seguenti attività:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Tali requisiti prevedono (articolo 9 comma 5) l’obbligo di certificazione da parte di un Organismo di Certificazione accreditato.
Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del decreto.
L’allegato B.2.1 prevede la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità redatto in conformità alla norma UNI 10005:2007 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
CTQ offre un servizio di consulenza alle imprese che rientrano nel campo di applicazione del decreto, ai fini del conseguimento della certificazione.