Formazione
13 Feb 2020

Cosa si cela dietro i “claim” in etichetta?

claim etichetta

Cosa si cela dietro i “claim” in etichetta??? Analisi di alcuni casi anomali 

Come è possibile notare sulle etichette di moltissimi prodotti che affollano gli scaffali dei supermercati, le indicazioni presenti sono spesso moltissime e di non facile comprensione. Con questo piccolo articolo vorrei spiegare brevemente la “spinosa” tematica riguardante i cosiddetti “claim”, analizzando alcuni casi anomali e alcuni casi “borderline”.

Prima di tutto, è necessario sapere che la regolamentazione europea in tema etichettatura e claim è “relativamente” nuova; pertanto, per molti aspetti, non si ha spesso una chiara idea applicativa di tutta la complessa regolamentazione in materia e non si hanno quindi precisi termini di paragone rispetto ad un’applicazione standardizzata nel tempo. Ad ogni modo, moltissime volte capita di imbattersi in indicazioni che lasciano il consumatore quantomeno “perplesso” circa il significato e la reale utilità di tale menzione sul pack. Ma, seppur tanti produttori sono comunque in linea con quanto prescritto dalla normativa europea in materia, non è ovviamente da sottovalutare chi cerca di districarsi in questo caos, cercando di ottenere vantaggi sul mercato, apponendo sui pack indicazioni ingannevoli e fuorvianti per il consumatore.

Partendo da questo presupposto è però necessario dividere tali indicazioni in diverse categorie; solo a titolo di esempio, è necessario differenziare i claim del tipo “senza conservanti” oppure “senza coloranti”, da quelli che invece ricadono all’interno del regolamento claim in materia di indicazioni nutrizionali e salutistiche. Difatti, tali menzioni sono essenzialmente delle indicazioni di marketing che devono sottostare esclusivamente al principio di non ingannevolezza citato nel Regolamento UE 1169/2011 in materia di etichettatura. La questione però è che tali indicazioni hanno di fatto il solo scopo di attirare il cliente in merito all’assenza di ingredienti etichettati come “non buoni”.

Un esempio paradossale riguarda il celeberrimo “senza olio di palma”, oramai presente su quasi tutti i prodotti presenti sul mercato italiano.

Difatti, sebbene tale claim sia ad oggi utilizzato da tantissime aziende, è necessario essere consapevoli che al momento la situazione regolatoria italiana non è chiara, dato che non esiste una posizione del Ministero della Salute in merito all’utilizzo di questo claim. Pertanto, malgrado tale indicazione sia ampiamente utilizzata, resta comunque il fatto che il claim “senza olio di palma” non è compreso tra la quelli della lista positiva del Regolamento CE 1924/2006, che elenca tutti i claim nutrizionali formalmente ammessi. Quindi, sulla base di quanto appena detto, tale indicazione risulterebbe potenzialmente contestabile, in quanto suggerisce in maniera implicita dei benefici nutrizionali o salutistici non ammessi dalla legislazione europea.

Vorrei inoltre ricordare che in aggiunta a quanto appena detto, il Regolamento UE 1169/2011 impone di dichiarare l’eventuale presenza di oli/grassi “idrogenati” e la natura di un olio vegetale (palma); quindi qualora tale olio fosse presente nel prodotto, sarei comunque obbligato a riportarlo nella lista ingredienti; pertanto, se non viene menzionato, vuol dire che tale olio non è comunque presente nel prodotto; l’evidenza della sua assenza è un chiaro messaggio nutrizionale o salutistico, che in teoria denigra i prodotti simili.

Risulta chiaro che, l’indicazione dell’assenza dell’olio di palma sarebbe ingannevole e fuorviante per il consumatore, perché potrebbe essere percepita come finalizzata a comunicare qualcosa di più che la semplice informazione sul tipo di olio utilizzato.

Altri casi anomali, in contrasto con la regolamentazione europea riguardano ad esempio claim del tipo “Solo 1% di zuccheri”; anche un’indicazione di questo tipo, diversa da quella prevista dalla legge potrebbe considerarsi un claim nutrizionale NON ammesso. Infatti non essendo formalmente possibile dire “senza zuccheri” (claim ammesso dalla regolamentazione nel caso in cui il prodotto contenga meno dello 0,5% di zuccheri), l’alternativa possibile sarebbe dire “a basso contenuto di zuccheri”. Il termine “solo” nella dicitura “Solo 1% di zuccheri” sottintende quindi un’indicazione nutrizionale intesa ad evidenziare il quantitativo limitato di zuccheri, ma come detto, non si capirebbe a quale tipo di claim del Regolamento CE 1924/2006 si stia facendo riferimento.

Un’altra tipologia di claim che risulta essere molto spesso sotto la lente d’ingrandimento sono i cosiddetti “claim comparativi”, a “-60% di grassi”. Secondo la legislazione comunitaria, “le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche”. Ovviamente, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto deve inoltre essere riferito alla stessa quantità di prodotto (il tutto, dovrebbe ovviamente essere descritto in maniera chiara in etichetta).

Analizzando le etichette dei più svariati prodotti alimentari, ci sarebbero migliaia di altri esempi su cui argomentare. Certamente, verrebbe anche da pensare al perché certe tipologie di alimenti possano riportare delle indicazioni nutrizionali o addirittura salutistiche; il problema di fondo è nel fatto che, ad oggi stiamo vivendo nel periodo in cui il regolamento claim risulta essere in una fase di “ristrutturazione”, considerando che non sono stati ancora definiti i profili nutrizionali citati nel regolamento 1924/2006.

Il regolamento CE n. 1924/2006, infatti, prevedeva che la Commissione UE entro il 19 gennaio 2009 avrebbe dovuto approvare e pubblicare i criteri per stabilire i profili nutrizionali degli alimenti, ovvero dei valori nutrizionali “soglia” che gli alimenti non dovrebbero superare per poter vantare in etichetta determinati claim nutrizionali o salutistici.

A seguito di questi vuoti normativi ne deriva che, qualsiasi tipo di prodotto, indipendentemente dai contenuti nutrizionali, può riportare indicazioni di tipo nutrizionale o salutistico. Il risultato finale è che i consumatori potrebbero essere quindi potenzialmente ingannati, in quanto portati a percepire come più “salutari” i prodotti che riportano claims rispetto a quelli che non li riportano, indipendentemente dal contenuto nutrizionale.

In questo “far west”, il panorama legislativo non è sostanzialmente cambiato: al momento non abbiamo previsioni in merito a quando la Commissione Europea riaprirà le discussioni sui profili nutrizionali.

Che dire: la situazione è “leggermente” ingarbugliata e le vittime di tutto ciò restano comunque i consumatori, convinti inconsciamente che un alimento che riporti la dicitura “naturale” sia traducibile come “salutare” o “benefico”, ovviamente… nulla di più sbagliato. In aggiunta ad un’informazione distorta, in questa situazione caotica, anche le Autorità trovano enormi difficoltà nei controlli, che certamente sono già in piedi, ma che ovviamente dovrebbero essere molti ma molti di più.

di Alessio Latino