Formazione
30 Apr 2017

La scelta Veg: sono così chiare le informazioni in etichetta?

In questo momento, si sente sempre più spesso parlare di prodotti destinati a un’alimentazione vegana o vegetariana. Ma, se da un punto di vista prettamente numerico, i consumatori che seguono queste scelte alimentari sono in continuo aumento (circa l’1% dell’intera popolazione italiana), non si può certo dire lo stesso per ciò che riguarda la regolamentazione e la conformità dei prodotti ai requisiti che tale nicchia di consumatori richiede ai produttori.

Come ben sapete infatti, chi è orientato verso una scelta vegana, adotta un regime alimentare che esclude totalmente l’utilizzo di ogni prodotto che abbia comportato l’uccisione o lo sfruttamento di animali; da qui quindi, nascono le notevoli difficoltà nell’identificazione dei prodotti idonei alla loro scelta etica, molto più problematica rispetto ai consumatori vegetariani, che invece escludono solamente alimenti che hanno comportato l’uccisione dell’animale. Il motivo è che, quasi sempre, le informazioni che accompagnano i prodotti alimentari in commercio non sono sufficientemente trasparenti da consentire a tali tipologie di consumatori di acquistare e consumare l’alimento in tutta tranquillità. Anche nell’acquisto di prodotti che riportano i vari “claim” d’idoneità a queste tipologie di regimi alimentari, il consumatore non si sente pienamente tutelato, poiché non è ancora disponibile una normativa che disciplini la produzione, l’etichettatura e la commercializzazione/somministrazione di tali prodotti.

Da un punto di vista regolatorio, infatti, ben poco è stato disciplinato sia a livello Codex che a livello EU, anche se va ricordato, che l’articolo 36 (3) (b) del Regolamento UE 1169/2011, impone alla Commissione europea di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda informazioni volontarie, relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani. La Commissione ad oggi però, non ha ancora avviato alcun lavoro sul tema. Dal 2015 ad ogni modo, l’associazione Food and Drink Europe ha avuto alcuni incontri con l’Unione Vegetariana Europea (EVU), in cui quest’ultima ha espresso la sua disponibilità a collaborare con l’Industria incoraggiando, al contempo, la Commissione a intraprendere i lavori di esecuzione previsti dal Regolamento. Gli esiti di questi meeting hanno portato alla realizzazione di un documento di definizione dei termini “vegetariano” e “vegano”, che dovrebbero presumibilmente corrispondere a quanto sarà poi regolato dalla Commissione Europea.

Alla luce di quanto definito, EVU mette comunque a disposizione degli operatori uno standard, a seguito del quale un’azienda che viene ritenuta conforme, può utilizzare sul proprio prodotto, uno specifico logo (chiamata V-Label) attestante la conformità del prodotto per vegani o per vegetariani.

Una delle questioni più dibattute in questo vuoto normativo riguarda comunque la tematica relativa le possibili cross-contamination con prodotti di origine animale (normalmente lavorati dall’azienda produttrice) che, secondo alcuni, andrebbero in palese disaccordo con questa scelta etica.

È infatti recente la notizia che l’Ispettorato Repressione Frodi del Mipaaf ha sanzionato un prodotto presentato come “vegetale” e “vegano”, poiché in etichetta riportava la dicitura “contiene tracce di latte e uova” (peraltro sostanze allergeniche), motivando che “l’eventuale presenza di latte e/o uova rende l’alimento non idoneo ad una alimentazione vegana, a cui la presentazione del prodotto fa riferimento”, andando in disaccordo con l’art. 7 del regolamento etichettatura in merito alle pratiche leali d’informazione. Nonostante ciò, le definizioni proposte dall’EVU alla Commissione sono aperte alla possibilità di contaminazioni accidentali che, però, richiedono di essere dimostrate come tali da parte degli operatori, durante un eventuale controllo. Ma se da un lato il “may content” rappresenta solo un avviso rivolto alle persone affette da intolleranze o allergie alimentari, facendo ricadere i prodotti, che riportano in etichetta la possibilità di contaminazioni da allergeni di origine animale, nella categoria di quelli conformi ai disciplinari vegan; mancando una definizione legale di cosa si intenda per “alimento vegano/vegetariano”, è necessario far riferimento all’accezione comune oppure a quella offerta dai disciplinari di certificazione.

Pertanto, in questa confusione totale, al momento l’unica soluzione plausibile tende a ricadere direttamente sulle aziende produttrici, che tramite un impegno severo e costante nel controllo della contaminazione crociata, al fine di ridurla al minimo, devono garantire la rispondenza del prodotto ai requisiti etici richiesti alle produzioni destinate a questi consumatori.

di Alessio Latino

(ex corsista de i Master Aziendali)

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