Cambia il sistema di controllo per i vini Dop e Igp
Dott. Sequino Stefano
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 il DM 2 agosto 2018 (*) che – abrogando la precedente disciplina – ha stabilito nuove regole di controllo e certificazione dei vini Dop e Igp.
Come per i prodotti agroalimentari Dop, Igp e Stg, il controllo finalizzato alla certificazione è ormai stabilmente affidato, o meglio delegato, agli enti terzi pubblici e privati (**), incaricati dal Dipartimento dell’ICQRF a svolgere le verifiche di conformità rispetto ai requisiti qualitativi e territoriali fissati dai disciplinari di produzione.
Ma con nuovi equilibri e con un «piano di controllo» – strumento di verifica previsto dal Reg. (Ce) 607/2009 che mappa tutti i segmenti della filiera vitivinicola Dop e Igp – rivisto e rimodulato ad ampio raggio rispetto alla precedente impostazione.
Le nuove regole di controllo e certificazione dei vini Dop e Igp
Il nuovo «piano di controllo» specifica infatti le modalità di audit (oltre che per viticoltori, vinificatori, intermediari di uve e di vino ed imbottigliatori) anche a carico di due ulteriori figure professionali: si tratta degli imbottigliatori esteri che confezionano, qualora consentito dai relativi disciplinari di produzione, al di fuori dei confini nazionali vini Dop e Igp, nonché gli operatori che rivestono la figura di etichettatori, cioè coloro che effettuano la sola operazione di etichettatura dei vini Dop e Igp.
Rispetto alla precedente impostazione, è inoltre specificato che l’attività di riscontro deve essere eseguita entro l’anno solare assicurando una certa stagionalità degli audit rispetto ai requisiti che devono essere oggetto di verifica.
Ciò significa, ad esempio, che il controllo delle varietà d’uva, e quindi la verifica della conformità della base ampelografica impiegata rispetto a quanto indicato nel disciplinare di produzione Dop o Igp, dovrà essere necessariamente svolto durante la fase vegeto-produttiva della vite, cioè in corrispondenza dei periodi nei quali è possibile accertare tramite l’osservazione delle foglie, dei tralci e dei grappoli la corrispondenza varietale.
Non solo sorteggio ma anche analisi del rischio
Un altro aspetto di interesse riguarda la modalità di individuazione degli operatori da sottoporre a controllo ispettivo, presso i vigneti e gli impianti di elaborazione e/o imbottigliamento: accanto al sorteggio casuale, strumento utile per individuare il quantum da sottoporre a controllo annuale, il nuovo DM ha infatti introdotto l’analisi del rischio, un approccio finora tipico degli organi di controllo istituzionale come, ad esempio, l’ICQRF.
Il nuovo approccio del sistema di controllo finalizzato alla certificazione prevede invece la preventiva valutazione di alcuni criteri di valutazione (come ad esempio il numero di non conformità gravi emesse nei tre anni precedenti, l’entità degli eventi climatici sfavorevoli ed il valore economico del vino Dop o Igp), che consente di poter sottoporre a controllo mirato fino ad 1/5 delle quote minime di sorteggio.
Confermato il pilastro tracciabilità (telematica)
Il criterio-guida del controllo rimane il monitoraggio della corretta gestione della tracciabilità, da monte (cioè dalla rivendicazione della base produttiva) a valle della filiera sino alla certificazione e all’imbottigliamento del vino Dop e Igp. Un sistema che prevede un costante e sistematico flusso documentale (movimentazioni in entrata e in uscita, tagli, riclassificazioni, ecc.) dagli operatori di filiera agli Enti terzi di certificazione.
Con la sostanziale differenza che l’attuale sistema prevede, anziché i più tradizionali sistemi di trasmissione off-line (oltre al telefax, posta ordinaria e posta elettronica), il registro di carico e scarico telematico, che consente agli organi di controllo ed agli enti di certificazione di poter accedere da remoto sulla piattaforma informatica e di visionarne i contenuti, così come i requisiti documentali di certificabilità della partita di vino.
Il processo di dematerializzazione della contabilità obbligatoria – che interessa, oltre al registro di carico e scarico, le dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione e, per il momento a titolo facoltativo, i documenti di trasporto dei vini e dei prodotti a monte del vino – influenza anche i meccanismi di certificazione, oltre che gli equilibri organizzativi e gestionali delle imprese vitivinicole.
(*) Il DM 2 agosto 2018 è pubblicato anche sul sito Mipaaft al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13214
(**) sono attualmente incaricati 21 enti di certificazione pubblici e 8 privati
vedi https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6164