Della definizione di danno ambientale, se ne occupa l’articolo 18 della Legge n° 346 dell’08/07/1986 e le seguenti modifiche. Una legge di primaria importanza per la tutela ambientale, poiché in essa si istituisce il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
L’art. 18 del testo normativo traccia la definizione di danno ambientale come: “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte (…)”. Da ciò ne deriva che un’azienda o un soggetto che, per negligenza o per atto volontario, non prenda le adeguate misure di sicurezza o violi divieti imposti dalla legge, sarà responsabile in pieno degli effetti che il proprio operato avrà sull’ambiente.
Il riconoscimento della responsabilità per danno ambientale comporta la condanna pecuniaria al risarcimento del danno e all’eventuale corresponsione dei profitti derivanti dal comportamento illecito. La definizione del risarcimento per danno ambientale terrà conto del danno effettivo arrecato, della gravità del comportamento posto in atto dal trasgressore e dei costi del ripristino, ove possibile, della situazione antecedente.
Al di là della definizione, il concetto di responsabilità per danno ambientale è strettamente legata alla successiva normativa relativa alla tutela ambientale.
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