In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, la direttiva 89/391/cee del 1989 è la norma di riferimento a livello europeo. Legislazione quadro, alla quale i Paesi dell’Unione Europea si sono via, via adeguati recependone le indicazioni in via più o meno restrittiva.
Con la direttiva 89/391/cee, il legislatore sovranazionale ha voluto statuire le norme basilari per la riduzione dei fattori di rischio di malattie legate alle attività professionali e gli infortuni sui luoghi di lavoro.
In particolare, si definiscono gli obblighi del datore di lavoro nella garanzia di sicurezza e salute per le attività dirette e indirette legate all’attività della propria impresa.
Egli dovrà:
– Individuare i rischi derivanti dall’attività e dai mezzi impiegati;
– Prodigarsi per eliminare, ove possibile, i fattori di rischio o limitarne l’effetto;
– Adeguare i processi lavorativi e le attrezzature alle ultime soluzioni tecnologiche volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
La direttiva 89/391/cee sottolinea la necessità di commisurare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’effettivo grado di gravità dei rischi legati alle attività imprenditoriali specifiche. Con particolare attenzione per i gruppi a rischio, vale a dire quei lavoratori particolarmente esposti a fattori di pericolo per la salute o l’incolumità fisico-psicologica.
La direttiva 89/391/cee individua altresì alcuni obblighi specifici da imputare ai lavoratori e che fanno riferimento al corretto impiego dell’attrezzatura di sicurezza e di lavoro e all’accortezza nelle situazioni di rischio per la propria persona o l’ambiente circostante.
Fonte immagine: www.flickr.com/photos/duncan/